Accesso civico semplice
Diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria - ai sensi della normativa vigente - nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale (art. 5, co. 1, d.lgs. n. 33/2013).
Tale istituto, pertanto, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
Modalità per l'esercizio dell'accesso civico semplice
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del/della richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Agenzia, dott.ssa Stefania Castrica - Responsabile del procedimento - che ha l'obbligo di pronunciarsi
L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica - secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii. - compilando il "Modulo richiesta accesso civico semplice" - pubblicato nella presente sezione - e inoltrando il documento tramite le seguenti modalità alternative:
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: adisu@pec.it
- posta elettronica ordinaria all’indirizzo: adisu@adisu.umbria.it
- posta elettronica ordinaria all’indirizzo: trasparenza-anticorruzione@adisu.umbria.it
- posta ordinaria all’indirizzo: A.Di.S.U. - via Benedetta, n. 14 - 06123 Perugia
- consegna all'Ufficio Protocollo dell'Agenzia, durante i seguenti orari di apertura al pubblico:
- dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
- il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30
Accoglimento istanza accesso civico semplice
In caso di accoglimento dell'istanza, entro 30 giorni, l'Agenzia procede all'inserimento dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti sul proprio sito web istituzionale, comunicando al/alla richiedente l'avvenuta pubblicazione ed indicando allo stesso il collegamento ipertestuale.
Titolare del potere sostitutivo
Nei casi di ritardo o di mancata risposta, il/la richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
- in caso di ritardo o mancata risposta da parte degli uffici dei Servizi I e III, il titolare del potere sostitutivo è il Dirigente del Servizio II “Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni”, dott. Stefano Capezzali - tel. +39 075 4693240, e-mail stefano.capezzali@adisu.umbria.it - PEC: adisu@pec.it
- n caso di ritardo o mancata risposta da parte degli uffici del Servizio II, Dirigente del Servizio I (ad interim) "Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari" e del Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio", dott. Gianluca Sabatini. tel. +39 075 4693211, e-mail gianluca.sabatini@adisu.umbria.it - PEC: adisu@pec.it
L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica - secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii. - compilando il "Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo" - pubblicato nella presente sezione - inoltrandolo alla PEC: adisu@pec.it
Ricorso al TAR o al Difensore civico
Contro l'inerzia del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, ai fini di tutelare il proprio diritto, il/la richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Il/La richiedente può, inoltre, presentare ricorso al difensore civico regionale. In quest'ultimo caso, il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo regionaledecorre dalla data di ricevimento, da parte del/della richiedente, dell'esito della sua istanza.

