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Amministrazione trasparente 

Accesso civico e accesso civico generalizzato

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria - ai sensi della normativa vigente - nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale (art. 5, co. 1, d.lgs. n. 33/2013). 

Tale istituto, pertanto, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione. 

MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO SEMPLICE

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del/della richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Agenzia, dott.ssa Stefania Castrica - Responsabile del procedimento - che ha l'obbligo di pronunciarsi

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica - secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii. -  compilando il "Modulo richiesta accesso civico semplice" - pubblicato nella presente sezione - e inoltrando il documento tramite le seguenti modalità alternative: 

  • posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: adisu@pec.it
  • posta elettronica ordinaria all’indirizzo: adisu@adisu.umbria.it
  • posta elettronica ordinaria all’indirizzo: trasparenza-anticorruzione@adisu.umbria.it
  • posta ordinaria all’indirizzo: A.Di.S.U. - via Benedetta, n. 14 - 06123 Perugia
  • consegna all'Ufficio Protocollo dell'Agenzia, durante i seguenti orari di apertura al pubblico: 
    • dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
    • il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30

 

ACCOGLIMENTO ISTANZA ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

In caso di accoglimento dell'istanza, entro 30 giorni, l'Agenzia procede all'inserimento dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti sul proprio sito web istituzionale, comunicando al/alla richiedente l'avvenuta pubblicazione ed indicando allo stesso il collegamento ipertestuale.

 

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO 

Nei casi di ritardo o di mancata risposta, il/la richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Dirigente del Servizio IIOrganizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni”, dott. Stefano Capezzali che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.   

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica - secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii. - compilando il "Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo" - pubblicato nella presente sezione - inoltrandolo alla PEC: adisu@pec.it

Recapiti: tel. 075 4693240, e-mail stefano.capezzali@adisu.umbria.it  - PEC: adisu@pec.it 

 

RICORSO AL TAR O AL DIFENSORE CIVICO

Contro l'inerzia del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, ai fini di tutelare il proprio diritto, il/la richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il/La richiedente può, inoltre, presentare ricorso al difensore civico regionale. In quest'ultimo caso, il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo regionaledecorre dalla data di ricevimento, da parte del/della richiedente, dell'esito della sua istanza.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto disposto dall'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013. 
L'accesso civico generalizzato è diretto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonchè a promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013). 

Tale istituto è quindi esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione. 

 

MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

La richiesta di accesso civico generalizzato, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. 

L'istanza, sottoscritta dal/dalla richiedente, deve essere indirizzata al Dirigente del Servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti amministrativi. 

Articolazione degli uffici dell'Agenzia 

Nell'istanza devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti richiesti, compilando il modulo "Modulo richiesta accesso civico generalizzato" - pubblicato nella presente sezione - da inviare secondo una delle seguenti modalità alternative: 

  • posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: adisu@pec.it 
  • posta elettronica ordinaria all’indirizzo: adisu@adisu.umbria.it 
  • posta ordinaria all’indirizzo: A.Di.S.U. - via Benedetta, n. 14 - 06123 Perugia
  • consegna all'Ufficio Protocollo dell'Agenzia, durante i seguenti orari di apertura al pubblico: 
    • dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
    • il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

Il responsabile del procedimento per l'accesso civico generalizzato è il Dirigente del Servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti oggetto di accesso.

 

CONTROINTERESSATI 

In caso di presenza di controinteressati, il Responsabile del procedimento provvede ad informare gli stessi della richiesta di accesso. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.

 

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta di accesso, con comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 

DINIEGO TOTALE O PARZIALE ALL'ACCESSO

L'Istante, in caso diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati - nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro opposizione - possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

 

ESCLUSIONI E LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO INDIVIDUATE DALLA LEGGE

L'accesso civico è rifiutato quando è necessario tutelare interessipubblici inerenti a:

  • sicurezza pubblica e ordine pubblico
  • sicurezza nazionale
  • difesa e questioni militari
  • relazioni internazionali
  • politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato
  • conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento
  • regolare svolgimento di attività ispettive

L'accesso civico è rifiutato anche quando è necessario tutelare uno dei seguenti interessiprivati:

  • la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali

L'accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241

 

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO 

Nei casi di ritardo o di mancata risposta del responsabile del procedimento per l'accesso civico, il/la richiedente può ricorrere al titolare del potere il Dirigente del Servizio II “Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni”, dott. Stefano Capezzali

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica compilando il modulo pubblicato nella presente sezione "Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo", inoltrandolo alla PEC: adisu@pec.it

Recapiti: tel. 075 4693240, e-mail stefano.capezzali@adisu.umbria.it  - PEC: adisu@pec.it 

 

RICORSO AL TAR O AL DIFENSORE CIVICO

La decisione dell'amministrazione sulla richiesta di accesso civico generalizzato e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il/La richiedente può inoltre presentare ricorso al difensore civico regionale. Qualora il/la richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo regionaledecorre dalla data di ricevimento, da parte del/della richiedente, dell'esito della sua istanza.

Utente

SERVIZIO I - DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E INTERVENTI POST-UNIVERSITARI
Privacy, prevenzione della corruzione, trasparenza e accesso civico (RPCT)

Castrica Stefania

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Ultima modifica: 
9 Giugno 2026