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Amministrazione trasparente 

Accesso civico

Accesso civico e accesso civico generalizzato

Accesso civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul proprio sito web istituzionale (art. 5, co. 1, d.lgs. n. 33/2013). 

Tale istituto, pertanto, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione. 

Come si esercita: presentazione della richiesta: la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Agenzia, dott.ssa Stefania Castrica - Responsabile del procedimento - che ha l'obbligo di pronunciarsi; è gratuita; L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il modulo pubblicato nella presente sezione e inoltrando il documento tramite: 

il modulo di richiestapuò anche essere consegnato direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

  • dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
  • il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30

Conclusione del procedimento: in caso di accoglimento dell'istanza, entro 30 giorni, l'Amministrazione procede all'inserimento dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti sul sito web istituzionale, comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione ed indicando il relativo indirizzo del collegamento ipertestuale.

Titolare del potere sostitutivo: nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, Dirigente del Servizio II “Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni”, dott. Stefano Capezzali, che verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.   

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica compilando il modulo pubblicato nella presente sezione "Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo" inoltrandolo alla PEC dell'Agenzia adisu@pec.it. 

 Recapiti titolare del potere sostitutivo: tel. 075 4693240, e-mail stefano.capezzali@adisu.umbria.it  - PEC: adisu@pec.it 
 

Ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al difensore civico: contro l'inerzia del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, ai fini di tutelare il proprio diritto, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico regionale.

Qualora ci sia rivolti al difensore civico, il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo regionaledecorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'accesso civico generalizzato, previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
È diretto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico.
Alla regola dell'accessibilità generalizzata sono previste alcune eccezioni per tutelare interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione di alcune informazioni.

Come si esercita: presentazione della richiesta

La richiesta, sottoscritta dal richiedente e indirizzata al Dirigente del Servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; è gratuita; non dev'essere motivata; può essere redatta utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “altri contenuti - accesso civico” e può essere inviata con una delle seguenti modalità alternative:

  • posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: adisu@pec.it
  • posta elettronica ordinaria all’indirizzo: adisu@adisu.umbria.it
  • posta ordinaria all’indirizzo: A.Di.S.U. - Via Benedetta, 14 - 06123 Perugia

oppure consegnata direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’A.Di.S.U. nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lun. al ven. : 9:00 – 13:00; mart. e giov. pomeriggio: 15:00 – 17:30

Responsabile del procedimento per l'accesso civico generalizzato

È il responsabile del servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti oggetto dell'accesso.

Eventuale individuazione di controinteressati

Se il responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi della richiesta di accesso. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.

Conclusione del procedimento

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta di accesso con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Esclusioni e limiti all'accesso civico individuate dalla legge

L'accesso civico è rifiutato quando è necessario tutelare interessipubblici inerenti a:

  • sicurezza pubblica e ordine pubblico;
  • sicurezza nazionale;
  • difesa e questioni militari;
  • relazioni internazionali;
  • politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;
  • regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso civico è rifiutato anche quando è necessario tutelare uno dei seguenti interessiprivati:

  • la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tutela in caso di mancata risposta o di diniego

In caso di mancata risposta dell'amministrazione entro il termine di 30 giorni - o in quello più lungo dovuto alla sospensione per la comunicazione a eventuali controinteressati -, ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Titolare del potere sostitutivo

Nei casi di ritardo o mancata risposta del responsabile del procedimento per l'accesso civico il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo Dott. Stefano Capezzali, Dirigente del Servizio II “Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni”, tel. 075 4693240, e-mail stefano.capezzali@adisu.umbria.it .

Ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al difensore civico

Contro la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, contro quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico regionale.

Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo regionaledecorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza.

Nella sezione Allegati sono presenti in moduli in formato pdf e odt da scaricare.

Per informazioni o segnalazioni:

Dott. Mauro Pianesi - Responsabile dell’Anticorruzione e della trasparenza

e- mail: mauro.pianesi@adisu.umbria.it 

tel. 075 4693270

Ultima modifica: 
17 Settembre 2025